Student housing: la Legge di Bilancio 2026 definisce regole e modalità di utilizzo dei fondi PNRR
La domanda di posti letto per studenti universitari continua a superare l’offerta, soprattutto nelle città ad alta pressione abitativa. La novità, oggi, è come l’Italia prova a mantenere in rotta l’obiettivo PNRR, dopo la rimodulazione del Piano Europeo per l’Housing Accessibile e con scadenze sempre più stringenti.
Nella seduta di martedì 30 dicembre, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio 2026 n.199, dopo il sì del Senato già registrato il 23 dicembre, introducendo misure significative per lo student housing. Una parte specifica della manovra interviene proprio su questo tema, definendo una “seconda gamba” operativa per completare le misure già previste. Il riferimento è all’Articolo 1, commi 884-894, dedicati all’“Attuazione dell’investimento 5 ‘Fondo per gli alloggi destinati agli studenti’ (PNRR M4C1)”.
Il quadro di fondo è confermato: 60.000 nuovi posti letto per studenti, con finalità sociali e regole “calmierate”.
Ma cambia l’impostazione temporale:
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circa 30.000 posti letto restano agganciati alle scadenze del bando attuale (DM 481/2024), con riferimento alla data del 15 luglio 2026 come termine operativo legato alla messa a disposizione dei posti (valutata anche rispetto allo stato avanzamento lavori);
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per i restanti 30.000, la Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo che punta a consentire l’utilizzo, oltre il 2026, delle risorse PNRR residue (nell’ordine di circa 600 milioni) tramite uno strumento dedicato (facility).
In sostanza, resta fermo lo stesso obiettivo, ma il canale attuativo diventa più strutturato per non perdere risorse e per gestire la transizione “post-2026”.

La “facility” e il nuovo ruolo di CDP: cosa prevedono i commi 884-885
Le principali novità introdotte nella Legge di Bilancio 2026 sono racchiuse nei commi 884–885: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) viene autorizzato ad affidare a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) l’attuazione dell’investimento PNRR “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, per un importo di 599 milioni di euro, tramite una convenzione che può coinvolgere anche società controllate da CDP.
Cosa vuol dire in pratica?
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CDP diventa il soggetto che gestisce l’esecuzione della misura (nei limiti e con le regole fissate dalla norma);
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la convenzione è il documento che dettaglia aspetti operativi: beneficiari, interventi ammissibili, criteri di selezione, fasi, percentuali/criteri di eventuali riduzioni del contributo (si veda anche quanto richiamato per i casi di “ricandidatura”).
Contributi a fondo perduto fino a 20.000 € a posto letto: comma 886
Il comma 886 prevede contributi a fondo perduto (non è un prestito da restituire, ma un contributo subordinato al rispetto delle condizioni della misura e alle verifiche previste) per soggetti pubblici e privati per la realizzazione/messa a disposizione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto.
Le 3 condizioni “chiave” (vincolanti) per accedere ai contributi: comma 887
Il comma 887 della Legge di Bilancio 2026 fissa i requisiti che definiscono la natura “sociale” dello student housing finanziato:
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Canone calmierato: il canone per gli studenti deve essere almeno il 15% sotto i prezzi di mercato locali;
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Riserva del 30%: almeno il 30% dei nuovi posti letto va riservato a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (secondo le definizioni degli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con DM 481/2024);
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Addizionalità reale: non possono essere finanziati posti letto già destinati a studenti al momento della pubblicazione dell’avviso (niente “posti già esistenti” mascherati da nuovi).
Queste condizioni sono decisive perché separano lo student housing “PNRR” da un’offerta ricettiva generica: qui si parla di posti letto aggiuntivi, con prezzi e accesso regolati.
Come funzionerà la selezione: avviso pubblico e Comitato di investimento (comma 888)
Il comma 888 stabilisce che il soggetto incaricato dell’esecuzione (nell’impianto previsto, CDP) pubblica un avviso che disciplina modalità e termini di presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità è affidata a un Comitato di investimento (composto da 5 membri), con un impianto tecnico-professionale ben definito (anche con requisiti di iscrizione pluriennale agli albi per alcune figure).
Messaggio importante per gli operatori: il processo tende a diventare più simile a una piattaforma “strutturata”, con criteri e governance dedicati, non un semplice sportello.
Erogazione solo dopo verifica: entra in gioco l’Agenzia del Demanio (comma 889)
Il comma 889 della Legge di Bilancio 2026 lega l’erogazione dei contributi alla verifica dell’avvenuta realizzazione degli alloggi/residenze da parte dell’Agenzia del Demanio (anche tramite la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici).
In pratica: non basta “ammettere” un progetto, serve arrivare alla realizzazione verificata.
Cosa succede ai progetti già candidati con DM 481/2024: commi 890–893
La manovra affronta in modo esplicito il tema più delicato: i progetti già presentati sul bando PNRR (DM 481/2024) e la compatibilità con le nuove tempistiche. Il comma 890 prevede che alcune candidature già presentate possano essere ammissibili al nuovo contributo, in tre casi principali:
- rinuncia volontaria e ripresentazione nella nuova procedura;
- progetti non rinunciati ma non finanziabili per incapienza dopo la rimodulazione del PNRR, quando lo stato dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti entro 15 luglio 2026, secondo la valutazione del Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
- ulteriore casistica analoga sempre legata a incapienza e valutazione sullo stato di avanzamento.
Il comma 891 introduce l’ipotesi di contributo ridotto per alcune categorie (da definire nella convenzione MUR–CDP).
Il comma 892 mira a semplificare l’istruttoria per progetti già passati da controlli nella procedura precedente, tramite attestazioni e autodichiarazioni in assenza di modifiche sopravvenute.
Infine, il comma 893 è una “chiusura netta”: dal 28 febbraio 2026 è preclusa la presentazione di ulteriori domande nell’ambito della procedura M4C1-R1.7 “originaria”.
Il richiamo alla Legge 338/2000: perché è importante (comma 893)
Nello stesso blocco, la norma specifica che agli interventi si applicano alcune disposizioni della Legge 338/2000 (art. 1-bis, commi 8–12; art. 1-quater; art. 2-bis), ossia la cornice storica dell’edilizia residenziale universitaria in Italia. Questo passaggio è importante perché “ancora” la facility PNRR a una disciplina nazionale già esistente (vincoli, standard, controlli) e riduce l’ambiguità interpretativa su requisiti e obblighi di destinazione.
Cosa cambia davvero per chi progetta, realizza e gestisce student housing?
1) Più certezza sulla continuità delle risorse “oltre il 2026”: la manovra esplicita la logica della facility per utilizzare risorse residue PNRR anche post-2026, evitando che il cronoprogramma del bando attuale lasci a terra progetti solidi ma non compatibili con la scadenza.
2) Regole sociali confermate (e difficili da aggirare): canoni ridotti del 15%, riserva 30%, addizionalità rappresentano le condizioni che definiscono il perimetro di una politica pubblica per il diritto allo studio, non un incentivo generalista al mondo del real estate.
3) Un’attuazione più “industriale”: dal momento che sono coinvolti più soggetti, ossia CDP, comitato tecnico e verifiche da parte del Demanio, la filiera diventa più strutturata e questo comporta da una parte maggiori esigenze sulla qualità documentale e sul controllo ex post, ma dall’altra parte comporta anche una maggiore rapidità dei processi.

